Dal 17 febbraio di quest’anno il DSA è diventato obbligatorio.
Il Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE (regolamento sui servizi digitali)
Cosa comporta questo? Ma soprattutto cos’è il DSA?
Il DSA è l’acronimo di Digital Service Act ed è stato emanato dal Parlamento Europeo nell’ottobre del 2022 ed entrato in vigore il mese successivo e si riferisce ai servizi digitali, ovvero, un’ampia categoria di servizi online, dai semplici siti web ai servizi di infrastruttura Internet e alle piattaforme online.
A chi si applica? La normativa è indirizzata principalmente a intermediari a piattaforme online come mercati online, social network, piattaforme per la condivisione di contenuti, app store e piattaforme online per viaggi e alloggi. Quindi tutti gli intermediari online che prestano i loro servizi nel mercato unico, con sede o meno nell’UE, dovranno rispettare le nuove norme.
Mentre per le microimprese e le piccole imprese avranno obblighi proporzionati alla loro capacità e alle loro dimensioni, rimanendo nel contempo responsabili. Inoltre, anche se dovessero registrare una forte crescita, le microimprese e le piccole imprese potranno beneficiare di un’esenzione mirata da una serie di obblighi durante un periodo transitorio di 12 mesi.
Nel dettaglio vengono indicate 4 categorie:
- Le piattaforme online e i motori di ricerca di grandi dimensioni comportano rischi particolari per la diffusione di contenuti illegali e i danni che possono arrecare alla società. Sono previste norme specifiche per le piattaforme che raggiungono più del 10% dei 450 milioni di consumatori europei. L’elenco delle piattaforme designate è disponibile alla pagina Normativa sui servizi digitali: piattaforme online e motori di ricerca di dimensioni molto grandi
- Le piattaforme online riuniscono venditori e consumatori, come mercati online, app store, piattaforme dell’economia collaborativa e piattaforme dei social media.
- I servizi di hosting includono i servizi cloud e di webhosting (anche piattaforme online).
- I servizi di intermediazione offrono infrastrutture di rete: fornitori di accesso a Internet e registrar di nomi di dominio (compresi i servizi di hosting).
Qual è l’obiettivo? La normativa stabilisce norme chiare per le attività online così da garantire la tutela dei consumatori e i loro diritti fondamentali. Gli obiettivi sono principalmente 2:
- Creare uno spazio digitale più sicuro in cui siano tutelati i diritti fondamentali di tutti gli utenti dei servizi digitali;
- creare condizioni di parità per promuovere l’innovazione, la crescita e la competitività, sia nel mercato unico europeo che a livello globale.
Quali sono le principali misure previste?
- Trasparenza nella moderazione dei contenuti e nuovi strumenti per le segnalazioni
- Trasparenza di termini e condizioni
- Sistemi interni di gestione dei reclami
- Risoluzione extragiudiziale delle controversie
- Segnalatori attendibili
- Trasparenza sulla pubblicità online e divieti specifici nel caso di utilizzo di dati sensibili o di minori
- Trasparenza dei sistemi di raccomandazione
- Tracciabilità degli operatori commerciali nei mercati online
- Misure di attenuazione dei rischi sistemici
Quali sono i vantaggi e per chi?
Per i cittadini
- Maggiore tutela dei diritti fondamentali
- maggiore controllo e scelta
- maggiore tutela dei minori online
- minore esposizione a contenuti illegali
Per i fornitori di servizi digitali
- Certezza giuridica
- un’insieme unico di norme in tutta l’UE
- avvio ed espansione più agevoli in Europa
Per gli utenti commerciali di servizi digitali
- accesso ai mercati europei attraverso piattaforme
- parità di condizioni per escludere fornitori di contenuti illegali
Per la società nel suo insieme
- maggiore controllo democratico e vigilanza sulle piattaforme sistemiche
- attenuazione dei rischi sistemici, quali la manipolazione o la disinformazione
Ma cosa si rischia? Le sanzioni sono importanti e non sono per niente da sottovalutare, infatti dalla data sopra citata, la Commissione Europea può
- applicare ammende fino al 6 % del fatturato annuo mondiale in caso di:
- Violazione degli obblighi in materia di DSA
- Mancato rispetto dei provvedimenti provvisori
- Violazione degli impegni
- applicare sanzioni periodiche fino al 5 % del fatturato medio giornaliero a livello mondiale per ogni giorno di ritardo nell’osservanza di misure correttive, misure provvisorie, impegni (a seguito della mancata conformità alla decisione del collegio che impone mezzi di ricorso, misure provvisorie o impegni vincolanti).
Ancora più grave, se l’infrazione persiste e provoca gravi danni agli utenti e comporta reati che comportano una minaccia per la vita o la sicurezza delle persone, la Commissione può chiedere la sospensione temporanea del servizio, seguendo una procedura specifica:
- la Commissione chiede alle parti interessate di presentare osservazioni scritte entro un termine non inferiore a 14 giorni lavorativi, descrivendo le misure che intende richiedere e identificando il destinatario o i destinatari previsti.
- la Commissione chiede al CSD dello Stato membro di stabilimento di chiedere all’autorità giudiziaria competente del suo Stato membro l’ordine di limitare temporaneamente l’accesso al servizio interessato dall’infrazione.
- il coordinatore dei servizi digitali chiede al giudice l’ordine.
- L’ordinanza deve essere emessa da un giudice dello Stato membro di stabilimento.
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