Whistleblowing: cosa cambia.

Whistleblowing

Con la fine dello scorso anno è arrivata anche l’ultima scadenza in merito al recente D.Lgs n.24/2023 che ha recepito l’ultima Direttiva Europea 2019/1937 sul tema del “Whistleblowing”.

Il 2023 ha introdotto anche ai datori di lavoro privati l’obbligo di munirsi di un sistema di protezione dei dipendenti, che esercitando il proprio diritto alla libertà di espressione e d’informazione (come sancito dall’articolo 11 della Carta di Nizza e dall’articolo 10 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU)), denunciano illeciti sul proprio posto di lavoro.

Il “Whistleblowing”, già noto tra i dipendenti pubblici, e ai più, è una segnalazione anonima. La normativa del Whistleblowing nasce per dare garanzia di protezione ai dipendenti impedendo eventuali ritorsioni nei loro confronti da parte di colleghi o superiori.

La “Segnalazioni illeciti” o Whistleblowing viene introdotta in Italia dalla legge 6 novembre 2012 n.190: “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione” poi affinata da vari provvedimenti sempre più specifici come il D.Lgs 165/2001, la legge Serverino del 2010 e la legge del 30 novembre 2017 n.179.

Sanzioni

Parliamo subito di sanzioni che per chi non dovesse mettersi in regola vanno dai 10.000 ai 50.000 euro. Nello specifico si applicano quando:

  • non sono stati istituiti canali di segnalazione;
  • non sono state adottate procedure per l’effettuazione e la gestione delle segnalazioni;
  • l’adozione di tali procedure non è conforme a quelle fissate dal D.lgs. 24/2023;
  • non è stata svolta l’attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute;
  • sono state commesse ritorsioni;
  • oppure che la segnalazione è stata ostacolata o che si è tentato di ostacolarla;
  • che è stato violato l’obbligo di riservatezza circa l’identità del segnalante.

Illeciti

Quindi senza entrare troppo nei dettagli, che oramai si conoscono, vediamo subito quali sono gli illeciti, chiariti all’articolo 1 delle Linee guida da parte dell’ANAC (che puoi trovare qui):

  • illeciti amministrativi, contabili, civili o penali; 
  • condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 231/2001, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti;
  • illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione europea o nazionali relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell’ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
  • atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione; 
  • atti od omissioni riguardanti il mercato interno; 
  • atti o comportamenti che vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell’Unione.

Scadenze

…e le scadenze, dettate dal numero di lavoratori subordinati con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato per datore di lavoro, che riguardano il privato sono:

Media dipendenti negli ultimi 12 mesiScadenze e obblighiAltre motivazioni
Con più di 249 lavoratoriEntro il 15 luglio 2023
Con almeno 50 lavoratoriEntro il 17 dicembre 2023
Senza limiti dimensionaliEntro il 17 dicembre 2023Settori specifici come servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio o del finanziamento del terrorismo, sicurezza dei trasporti e tutela dell’ambiente
Senza limiti dimensionaliEntro il 17 dicembre 2023adottano i modelli di organizzazione e gestione di cui al decreto legislativo 231/2001,

Quando non si applica

Mentre è bene ricordare anche quando questa normativa NON si applica:

  • per le segnalazioni delle violazioni già disciplinate in via obbligatoria nei settori indicati nella parte II dell’allegato al D.lgs. 23/2024;
  • nelle vertenze interpersonali che interessano esclusivamente la persona segnalante e nelle vertenze riguardanti conflitti interpersonali tra la persona segnalante e un altro lavoratore”;
  • nei casi che prevedano l’applicazione di disposizioni nazionali o unionali in materia di:
    • informazioni classificate;
    • segreto professionale forense e medico;
    • segretezza delle deliberazioni degli organi giurisdizionali;
    • procedura penale, autonomia e indipendenza della magistratura, funzioni e attribuzioni del Consiglio superiore della magistratura;
    • difesa nazionale nonché ordine e sicurezza pubblica.

Come si segnala

Sono 4 le modalità di segnalazione e devono essere fatte nell’ordine che segue:

  1. interna
  2. Esterna (ANAC)
  3. tramite divulgazione pubblica
  4. Denuncia all’Autorità giudiziaria o contabile

Questo significa che ad esempio, la segnalazione esterna non può essere fatta se non è stata fatta prima quella interna e questa non ha avuto risposta.

Canali, protezioni e riservatezza

Importante ricordare che per le segnalazioni interne vanno istituiti canali che garantiscono, anche con l’adozione di strumenti di crittografia, la riservatezza:

  • dell’identità del segnalante e questa non può essere rivelata a persone diverse da quelle competenti o a dare seguito alle segnalazioni;
  • del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione e tutti i suoi elementi
  • di tutte le persone coinvolte e di quelle menzionate nella segnalazione.

Inoltre tutti i dati personali oggetto della segnalazione sono e devono essere trattati a norma come dettato dal regolamento GDPR o D.lgs. 51/2018. Viene, quindi, indicato che i soggetti pubblici e privati che gestiscono i canali di segnalazione sono i “titolari del trattamento”. Pertanto sono tenuti a fornire ai lavoratori informative chiare sul canale di segnalazione, procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni, effettuare DPIA e designare eventuali “responsabili del trattamento” con fornitori esterni.

Conclusioni

Si sta notando una certa attenzione da parte delle strutture di controllo per quanto riguarda queste tematiche. È soprattutto si è visto un incremento nell’ammontare delle sanzioni che diventano sempre più importanti. Questo, giustamente, utilizzato come deterrente per la giusta osservanza delle norme che ad oggi cercano di dare la giusta protezione alle persone e la loro privacy.

Per maggiori informazioni si possono consultare le Linee guida dal sito dell’ANAC.

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